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Guida ai servizi
La Guida ai Servizi nasce dall’esigenza di avvicinare l’Ufficio ai cittadini ed
al territorio in cui esso opera, migliorandone i rapporti e semplificando la fruizione
dei servizi.
L’intento principale è quello di favorire la conoscenza dei servizi forniti dal
Tribunale, informare sulle modalità di accesso e di erogazione, consentendo un primo
contatto tra l’Amministrazione della Giustizia e l’utenza, che permette di ottenere
informazioni senza la necessità di doversi recare, nei limiti del possibile, presso
gli uffici per la loro acquisizione.
La guida offerta, però, non ha, né potrebbe avere, la pretesa di essere esaustiva
e contiene informazioni che riguardano, in via principale, quelle attività di natura
prevalentemente amministrativa o di “volontaria giurisdizione” che non richiedono
in linea di massima l’assistenza tecnica di un professionista, fermo restando che
per la consulenza legale è sempre necessario rivolgersi ad un avvocato.
Si precisa che per procedimenti di “volontaria giurisdizione” si intendono quelli
caratterizzati dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici
di interessi in conflitto (sempreché il procedimento non attenga alla tutela di
situazioni sostanziali di diritti o di stati della persona, nel qual caso è sempre
necessario l’assistenza di un difensore).
Separazione Giudiziale |
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Cos'è | E’ la separazione che intercorre tra i coniugi quando non raggiungono il consenso su come regolare i rapporti tra di loro e quello con i figli. La separazione di tipo giudiziale comporta la necessità di essere rappresentati da un legale e di instaurare un procedimento contenzioso. La separazione giudiziale termina con una sentenza. I coniugi possono chiedere il divorzio dopo tre anni dalla prima udienza di separazione (quando sono autorizzati a vivere separati). |
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Normativa di riferimento | Artt. 706 e ss. c.p.c. |
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Chi lo può richiedere | Uno dei coniugi chiede (con ricorso) la separazione giudiziale al Presidente del Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. E’ necessaria l’assistenza di un avvocato. |
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Cosa occorre | Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale competente per il territorio ove i coniugi hanno avuto l’ultima comune residenza, corredato dai seguenti documenti, rilasciati in carta semplice (la cui validità è di sei messi dal momento del rilascio: - estratto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal comune in cui è stato celebrato;
- stato di famiglia;
- certificato di residenza;
- dichiarazione dei redditi;
- nota di iscrizione a ruolo per le cause ordinarie.
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Dove si richiede | Il ricorso, unitamente ai documenti ed alla nota di iscrizione a ruolo, deve essere presentato presso: Cancelleria Sezione Civile – Ruolo Generale piano terra (nuovo edificio) stanza n. 123 telefono 091-8152249 fax: 091-8144690
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Quanto costa | Contributo unificato da € 98,00. |
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