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Guida ai servizi
La Guida ai Servizi nasce dall’esigenza di avvicinare l’Ufficio ai cittadini ed
al territorio in cui esso opera, migliorandone i rapporti e semplificando la fruizione
dei servizi.
L’intento principale è quello di favorire la conoscenza dei servizi forniti dal
Tribunale, informare sulle modalità di accesso e di erogazione, consentendo un primo
contatto tra l’Amministrazione della Giustizia e l’utenza, che permette di ottenere
informazioni senza la necessità di doversi recare, nei limiti del possibile, presso
gli uffici per la loro acquisizione.
La guida offerta, però, non ha, né potrebbe avere, la pretesa di essere esaustiva
e contiene informazioni che riguardano, in via principale, quelle attività di natura
prevalentemente amministrativa o di “volontaria giurisdizione” che non richiedono
in linea di massima l’assistenza tecnica di un professionista, fermo restando che
per la consulenza legale è sempre necessario rivolgersi ad un avvocato.
Si precisa che per procedimenti di “volontaria giurisdizione” si intendono quelli
caratterizzati dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici
di interessi in conflitto (sempreché il procedimento non attenga alla tutela di
situazioni sostanziali di diritti o di stati della persona, nel qual caso è sempre
necessario l’assistenza di un difensore).
Autorizzazione per il rilascio di passaporto |
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Cos'è | E’ la procedura con la quale il genitore di figli minori o colui che è sottoposto alla patria potestà o alla potestà tutoria può chiedere l’autorizzazione al rilascio o rinnovo del passaporto, in mancanza dell’assenso di chi potrebbe opporsi all’espatrio (altro genitore, tutore). |
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Normativa di riferimento | Art. 24 Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Modifiche alla legge 21 novembre 1967 n. 1185 in materia di rilascio dei passaporti".
vedi anche sentenza Corte Cost. n° 464/97 (filiazione naturale – equiparazione). |
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Chi lo può richiedere | Possono richiedere l’autorizzazione:
- Il genitore di figli minori (legittimi o naturali) in mancanza dell’assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio;
- Il minorenne , quando manchi l’assenso di entrambi i genitori (legittimi o naturali);
- Le persone sottoposte a potestà tutoria prive dell’assenso della persona che la esercita.
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Cosa occorre | La richiesta, sotto forma di ricorso, deve essere presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, corredata dalla nota di iscrizione a ruolo. |
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Dove si richiede | Cancelleria Sezione Civile – Ruolo Generale piano terra (nuovo edificio) stanza n. 123 telefono 091-8152249 fax: 091-8144690 |
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Quanto costa |
- Contributo Unificato di € 98,00.
Il contributo non è dovuto se la richiesta è fatta nell’interesse di un minore
- Marca da bollo da € 27,00.
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